FRINGE BENEFIT A €3000: condizioni e modalità applicative

FRINGE BENEFIT A €3000: condizioni e modalità applicative

Con la conversione in legge del DL 48 2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Legge 85/2023) è stato confermato il limite fringe benefit a 3 mila euro per i dipendenti con figli a carico. Una decisione criticata dai sindacati e bocciata anche dall’AIWA, l’associazione che riunisce i provider di welfare aziendale italiani, perché creerebbe disparità tra i lavoratori.

 

Di seguito riportiamo una nostra analisi dell’articolo di legge:

 

1) Aumento della soglia di non imponibilità del fringe benefit fino a € 3.000 per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico:

  • “Lavoratori dipendenti”: si intendono i titolari di reddito di lavoro dipendente mentre sono esclusi, al momento, i lavoratori titolari di reddito assimilato.
  • “Figli fiscalmente a carico”: si considerano figli fiscalmente a carico quelli di età non superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non eccedente € 4.000,00 e quelli di età superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non superiore a € 2.840,51.

La condizione di "figlio fiscalmente a carico" deve essere valutata con riferimento all'anno fiscale in corso (2023) ed eventuali cambiamenti nel corso dell'anno potrebbero comportare una revisione delle agevolazioni concesse al dipendente.

Inoltre, il limite di 3.000 euro non verrà riproporzionato in funzione della percentuale di carico tra i genitori. Pertanto, se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti e hanno figli a carico al 50%, entrambi potrebbero beneficiare del limite di esenzione di 3.000 euro per i fringe benefits ricevuti dal datore di lavoro nel corso del 2023.

 

2) Possibilità, per chi dimostra di avere dei figli a carico, di richiedere il rimborso per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale; si ritengono ancora valide le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 35/2022:

  • le utenze devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese;
  • la giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR o, in caso di riaddebito analitico, al locatore;
  • con riguardo alla documentazione che giustifica la spesa sostenuta per le utenze dell’anno 2023 e contestualmente l’entità del rimborso effettuato dal datore di lavoro, vi sono due alternative: l’acquisizione e la conservazione della documentazione in oggetto nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e D.Lgs n. 196/2003) ovvero l’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio, il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento

 

3) Dichiarazione per richiedere l’agevolazione: è onere del datore di lavoro richiedere e conservare le dichiarazioni presentate dai propri dipendenti secondo le modalità più opportune.

La dichiarazione a carico del lavoratore deve riportare esplicitamente il codice fiscale dei figli a carico.

 

  1. Per chi non rientra nei requisiti sopracitati, ovvero tutti i dipendenti che non hanno figli a carico, il limite fringe resta alla consueta soglia di € 258,23 utilizzabile esclusivamente in beni e servizi come previsto dall'art. 51 comma 3 del TUIR.

 

Modalità di erogazione fringe benefit €3000:

a) Il beneficio non deve necessariamente essere riconosciuto alla generalità o categorie omogenee di dipendenti, viene quindi permessa la destinazione ad personam, anche sotto forma premiale.

b) L’aumento della soglia del fringe benefit non comporta l’obbligo di incrementare e/o riconoscere ulteriori premi ai propri dipendenti.

c) È a discrezione del datore di lavoro decidere di attivare o meno il servizio di rimborso delle utenze domestiche.

Approfondimenti

G.U. Serie Generale n.153 del 03-07-2023 Scarica